Giungono da diversi operatori richieste di chiarimenti sul tema IVA agevolata al 4% nell’immissione in servizio/commercio di dispositivi ortotropesici. Le Associazioni del comparto stanno procedendo alla redazione di una expertise che chiarisca definitivamente lo stato dell’arte.
Un riepilogo a cura dei nostri esperti:
L’attività  del tecnico ortopedico si concretizza quasi sempre con la cessione di un presidio ortoprotesico costruito in tutto o in parte su misura, o con la cessione di un ausilio tecnico finito. Pertanto la fatturazione finale seguirà il regime IVA applicabile a quel dispositivo.
Nel proseguo si riepilogherà nel dettaglio utile la norma di riferimento.

Limiti all’applicazione dell’Iva agevolata
La norma Iva prevede, comunque, che protesi residuali e ausili fruiscano dell’aliquota ridotta quando la menomazione funzionale, per la cui cura i medesimi vengono acquistati, non è legata a situazioni temporanee.
Al riguardo la risoluzione n.  336/E del 2002 ha precisato a scopo cautelativo che quando si è in presenza di beni che, per caratteristiche e qualità sono suscettibili di una diversa utilizzazione rispetto alla cura della menomazione permanente, occorre che tale ultima circostanza debba essere comprovata attraverso un’adeguata certificazione.
Naturalmente, tale certificazione non è necessaria laddove tali beni siano ritenuti per vocazione come destinati a soggetti disabili, cioè oggettivamente non suscettibili di un uso diverso da quello relativo alla cura di menomazioni permanenti (risoluzione n. 253/E del 2002)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

• DPR 633/1972, Tabella  A, parte II, : – nr. 30 (che fa riferimento alla v.d. 90.19 divenuta poi 90.21) – nr. 31 (che fa riferimento alla v.d. 87.11)
• Legge 28 luglio 1989, n. 263, art. 1, comma 3-bis;
• Circolare del Ministero delle Finanze 189/1994;
• D.M.  14/3/98.

Estratto DPR 633/72 e s.m. – Tabella  A, parte II

DETTAGLIO BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 4%
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermita’ (v.d. 90.19 divenuta 90.21);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche’ le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti,ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.

NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL’UNIONE EUROPEA  (2015/C 076/01)
NOTA esplicativa voce doganale 90.21

9021. Oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità
I. Oggetti e apparecchi di ortopedia
Gli articoli e apparecchi ortopedici sono definiti nella nota 6 di questo capitolo; essi servo-no:
– sia a prevenire o a correggere certe deformità del corpo;
– sia a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una ferita.
Fra questi oggetti e apparecchi si possono citare:
1) Gli apparecchi di coxalgia.
2) Gli apparecchi usati dopo la resezione dell’omero.
3) Gli apparecchi per mascellari.
4) Gli apparecchi dette “palette” per il raddrizzamento delle dita.
5) Gli apparecchi per raddrizzare la testa e la colonna vertebrale (morbo di Pott).
6) Le scarpe ortopediche e le suolette interne speciali, concepite allo scopo di corregge-re le affezioni ortopediche del piede, a condizione che siano 1° fabbricate su misura o 2° fabbricate in serie, presentate singolarmente e non a paia e concepite per ade-guarsi senza distinzione ad ogni piede.
7) Gli articoli di ortodonzia (apparecchi di raddrizzamento, archi, anelli, ecc.) usati per correggere le deformità della dentatura.
8) Gli apparecchi per l’ortopedia del piede (per i piedi storti, per discarico della gamba, con o senza molla per il piede, sollevatori di piedi, ecc.).
9) I cinti erniari (inguinali, crurali, ombelicali, ecc.).
10) Gli apparecchi di raddrizzamento contro la scogliosi e la deviazione della figura, non-ché tutti i busti e le cinture medicochirurgiche (comprese alcune cinture antiptosiche) caratterizzati:
a) sia dalla presenza di cuscinetti, cuscini, stecche o molle speciali, adattabili se-condo il paziente;
b) sia dalla natura delle materie costitutive (cuoio, metallo, materie plastiche, ecc.);
c) sia ancora dalla presenza di parti rinforzate, di pezzi rigidi di stoffa o di strisce di differente larghezza.
La speciale concezione di questi oggetti risponde a una funzione ortopedica determi-nata e li differenzia dai busti e cinture ordinari, anche se questi hanno anche un’effet-tiva funzione di supporto o di sostegno. In particolare, le cinture per la gravidanza, per la maternità e altre simili, rientrano nella voce 6212.
11) I sospensori ortopedici (esclusi, per esempio, i semplici sospensori di maglia). Appartengono inoltre a questo gruppo le grucce e le stampelle- bastoni (esclusi i semplici bastoni per ammalati o handicappati, anche di fattura speciale, che rientrano nella vo-ce 6602).
Sono pure compresi in questa voce gli apparecchi che facilitano il cammino, conosciuti col nome di deambulatori, fornendo agli utenti che li spingono un appoggio. Costituiti in gene-rale da un telaio tubolare di metallo, sono muniti di tre o quattro ruote (fra cui alcune piroet-tanti), di impugnature e di freni a mano. I deambulatori possono essere regolati in altezza e possono essere equipaggiati da un sedile ubicato fra le manopole e di un cestino in fili me-tallici per il trasporto di effetti personali. Il sedile permette agli utenti di riposarsi tempora-neamente a seconda delle necessità.
Sono esclusi da questa voce:
a) Le calze per varici (n. 6115);
b) I semplici protettori o riduttori della pressione delle callosità del piede (n. 3926, se so-no di materie plastiche o n. 4014 se sono di gomma alveolare fissata su garza a mez-zo di un cerotto adesivo).
c) I cinti e le fasce dei tipi citati nella nota 1 b) di questo capitolo quali i cinti di gravidanza o i cinti per la maternità (generalmente n. 6212 o 6307).
d) Le calzature di serie la cui suoletta è costituita da un semplice rialzo destinato a so-stenere la volta plantare (capitolo 64).
Sono pure compresi in questa voce gli articoli ortopedici per animali, come: cinti erniari, cinghie per ernia, apparecchi per immobilizzare piedi e gambe, corregge e tubi speciali per impedire agli animali di patire il ticchio, fasce per prolassi (per evitare il rilassamento di un organo: retto, utero, ecc.), protettori per corna. Tuttavia, i dispositivi di protezione consi-stenti in semplici articoli di selleria o di bardatura per qualsiasi animale (per esempio pro-teggitibia per cavalli) sono esclusi da questa voce (n. 4201).
II. Stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture
Gli oggetti e apparecchi per fratture servono a immobilizzare le parti del corpo colpite, (onde permetterne la distensione o la protezione) oppure a ridurre le fratture. Vengono pu-re impiegati per il trattamento delle lussazioni e di altre lesioni articolari).
Alcuni di questi oggetti e apparecchi possono essere fissati sul paziente stesso (è il caso segnatamente, per esempio, delle docce per fratture, di fili metallici, di zinco, di legno, ecc., per immobilizzare le membra, delle stecche costituite da liste ingessate per il gomito, degli apparecchi per la cassa toracica, ecc.), o essere adattati su un letto, una tavola o un altro supporto (cerchi di protezione, apparecchi per fratture detti di “distensione” a montanti tubolari destinati a sostituire le docce per fratture o tavolette, ecc.). Tuttavia, gli apparecchi di questa ultima specie, uniti inscindibilmente a un letto, una tavola o un altro supporto, sono esclusi da questa voce.


Legge 28 luglio 1989, n. 263, art. 1, comma 3-bis,
“3-bis. Tutti gli  ausili  e  le  protesi  relativi  a  menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacita’ motorie,  di  cui  alla legge 9 aprile 1986, n. 97.


•  Circolare del Ministero delle Finanze 189/1994,
chiarisce il concetto di applicabilità dell’aliquota agevolata, specificando che:
“l’aliquota agevolata del 4%  deve intendersi applicabile alle sole   cessioni  di  ausili  e  protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno   univoca  ed  esclusiva  utilizzazione  da  parte  di  soggetti  portatori  di   menomazioni funzionali permanenti  e  che  non  possono, quindi, avere  altro   impiego  se  non  quello  di  compensare  menomazioni  che non siano legate a   situazioni temporanee. Ne consegue che l’aliquota agevolata non puo’ applicarsi alle cessioni  di quei presidi per i  quali, attesa la loro possibile utilizzazione   promiscua, non  e’  dato  di  individuare, all’atto  di  effettuazione  delle   relative cessioni, il  loro  effettivo  impiego  da  parte di soggetti aventi   menomazioni    funzionali    permanenti. In    queste    ipotesi,   pertanto,   l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate   direttamente  nei  confronti  dei  soggetti  muniti di specifica prescrizione   autorizzativa  rilasciata   dal  medico   specialista   della   UU.SS.LL.  di   appartenenza, nella  quale  si  faccia  anche  riferimento  alla  menomazione   permanente dell’acquirente”.


•  D.M.  14/3/98
Ha esteso l’aliquota agevolata del 4% anche per le cessioni di  alcuni sussidi tecnici ed informatici. Ovvero quelli rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap,  le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del inguaggio.