Regio  decreto  31  maggio 1928, n. 1334   – Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264,  sulla  disciplina  delle  arti  ausiliarie  delle  professioni sanitarie – (pubblicato sulla G.U., 4 luglio, n. 154).  ( Arte sanitaria ausiliaria del “meccanico ortopedico ernista”)

Regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (pubblicato sul  S.O. a G.U. 9 agosto, n. 186).  (Arti sanitarie ausiliarie soggette a vigilanza. Istituite le scuole per i corsi di formazione professionale).

Decreto  ministeriale  14  settembre  1994,  n. 665 –  “Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico” (Pubblicato sulla G.U., 3 dicembre 1994  n. 283) (Individuata la figura professionale del tecnico ortopedico come previsto dalla riforma del D.LGS. 502/1992, art. 6: Ministro della sanità individua con decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità).

Decreto Ministeriale 24 luglio 1996 – Approvazione della tabella XVIII ter  recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell’area sanitaria, in adeguamento dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. (Pubblicato sul S.O. n. 168, allaG.U.  n.  241,  del 14 ottobre). – (Approvato l’ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario per tecnici ortopedici).

Ministero dell’universita’ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – Decreto 24 Settembre 1997 – Requisiti d’idoneità  delle strutture  per i  diplomi universitari dell’area medica. (Pubblicato nellaG.U. n. 234 serie generale parte prima del 7/10/1997) (Individuati i requisiti generali e  specifici di idoneità per l’accreditamento delle strutture ove si svolge sia la parte didattica che di tirocinio pratico de i corsi di diploma universitario per tecnici ortopedici).

Legge 26 Febbraio 1999, N.42 –  Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (pubblicata sullaG.U. n. 50 del 02-03-1999).

Ministero Della Sanita’  – Decreto 27 Luglio 2000 – Equipollenza del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma universitario di tecnico ortopedico, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.  (Pubblicato sullaG.U. n. 191 del 17-08-2000) (Riconosciuti equipollenti al diploma universitario di tecnico ortopedico tutti i titoli di meccanico ortopedico ernista conseguiti ai sensi della normativa antecedente alla istituzione dei corsi di D.U.).

Legge 10 Agosto 2000, N.251 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche’ della professione ostetrica.  (Su G.U. n. 208 del 06-09-2000)  (La norma prevede che gli operatori svolgano le loro attività con autonomia professionale. Rimanda al Ministero della Sanità la definizione dei relativi profili professionali e degli eventuali codici deontologici. Riconosce il percorso di laurea per i professionisti sanitari.)

Ministero della Sanita’ – Decreto 29 Marzo 2001 – Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, c. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).  Pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23-05-2001. (Il decreto raggruppa le figure professionali sanitarie nelle 4 aree individuate dalla L. 251/2000. Nella classificazione il T.O. rientra in Professioni tecnico sanitarie , sottoclasse area tecnico-assistenziale).

Decreto 2 aprile 2001 Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica – Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie  (Pubblicato sul S.O. n. 136 alla G.U. n. 128 del 5/6/2001).  Nell’ambito della classe delle lauree delle professioni sanitarie tecniche, sottoclasse area tecnico assistenziale rientra quella di  T.O. (definito successivamente corso di laurea in tecniche ortopediche).  

IL DI 2/4/2001 è sostituito dal  Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 – Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie (Pubblicato nella G.U. n. 119 del 25/5/2009)

Decreto 2 aprile 2001 Ministero Università Ricderca Scientifica e tecnologica – Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie (Pubblicato sul S.O. n. 136 alla G.U. n. 128 del 5/6/2001). Per l’ammissione al corso di laurea specialistica in tecniche assistenziali è necessario il titolo di laurea triennale oltre al curriculum.  Il titolo di specializzazione conferire l’accesso alla dirigenza all’interno delle strutture del SSN nonché all’insegnamento. 

IL DI 2/4/01 è sostituito dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009  Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (Pubblicato sulla G. U. del 28 maggio 2009 n. 122)

Legge  8 gennaio 2002 n. 1  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (Pubblicato sulla G.U. n. 8 del 10 gennaio 2002). Riconosciuto il diritto dei possessori di titoli pregressi a presentare domanda di ammissione a corsi di laurea specialistica. 

Legge 1 febbraio 2006, n. 43 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali( pubblicata nella G.U. n. 40 del 17 febbraio 2006). Regolamentazione  delle professioni sanitarie anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed albi, cui devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.