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DPCM NUOVI LEA

LINK.          DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (Suppl. Ordinario n. 15) ESTRATTO DEL DECRETO CONCERNENTE L’ASSISTENZA PROTESICA : LINK          ART. 17 –  Assistenza protesica LINK.        ART. 18 –  Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica LINK.       ART. 19 – Modalita’ di erogazione dell’assistenza protesica LINK.          ART. 64 – Norme finali e transitorie LINK.       ALLEGATO 5 –  ELENCHI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZA PROTESICA (ELENCO 1 – 2A – 2B) LINK.         ALLEGATO 12 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA ______________________________________________________________ Circolare del Ministero della Salute 6.11.2017 in materia di prima applicazione del DPCM LINK.         Circolare Prime indicazioniapplicazioni dpcm ESTRATTO CIRCOLARE IN MATERIA DI ASSISTENZA PROTESICA: Allo scopo di favorire una omogenea applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”ed assicurare una migliore tutela degli assistiti, si forniscono di seguito alcune indicazioni che affrontano le maggiori criticità applicative riferite alle diverse aree assistenziali disciplinate dal decreto, condivise con il Coordinamento della Commissione salute. … omissis… ASSISTENZA PROTESICA Il DPCM 12 gennaio 2017 apporta importanti modifiche...

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IVA AGEVOLATA NELL’IMMISSIONE IN SERVIZIO E COMMERCIO DI DISPOSITIVI ORTOPROTESICI

Giungono da diversi operatori richieste di chiarimenti sul tema IVA agevolata al 4% nell’immissione in servizio/commercio di dispositivi ortotropesici. Le Associazioni del comparto stanno procedendo alla redazione di una expertise che chiarisca definitivamente lo stato dell’arte. Un riepilogo a cura dei nostri esperti: L’attività  del tecnico ortopedico si concretizza quasi sempre con la cessione di un presidio ortoprotesico costruito in tutto o in parte su misura, o con la cessione di un ausilio tecnico finito. Pertanto la fatturazione finale seguirà il regime IVA applicabile a quel dispositivo. Nel proseguo si riepilogherà nel dettaglio utile la norma di riferimento. Limiti all’applicazione dell’Iva agevolata La norma Iva prevede, comunque, che protesi residuali e ausili fruiscano dell’aliquota ridotta quando la menomazione funzionale, per la cui cura i medesimi vengono acquistati, non è legata a situazioni temporanee. Al riguardo la risoluzione n.  336/E del 2002 ha precisato a scopo cautelativo che quando si è in presenza di beni che, per caratteristiche e qualità sono suscettibili di una diversa utilizzazione rispetto alla cura della menomazione permanente, occorre che tale ultima circostanza debba essere comprovata attraverso un’adeguata certificazione. Naturalmente, tale certificazione non è necessaria laddove tali beni siano ritenuti per vocazione come destinati a soggetti disabili, cioè oggettivamente non suscettibili di un uso diverso da quello relativo alla cura di menomazioni permanenti (risoluzione n. 253/E del 2002) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: • DPR 633/1972, Tabella  A, parte...

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Un operatore orto protesico chiede chiarimenti in merito alla legittimità di alcune “procedure di gara”

“C’è praticamente un vizio di forma in ogni gara d’appalto (sia MEPA che mini gare con richiesta formulata direttamente via mail dall’ufficio preposto dell’Asl) poiché  nella maggior parte dei casi il fisiatra necessita della prova ausilio e della relativa relazione tecnica per effettuare la prescrizione: se non provi, non parte la prescrizione/richiesta, ma poi il tutto va a finire in gara e la tua consulenza non viene mai retribuita. Vi é la possibilità di rivalersi in qualche modo?” RISPONDE L’ESPERTO: Mauro Crosato, avvocato amministrativista La questione che viene posta riguarda certamente ausili appartenenti all’elenco 1, quindi realizzati “su misura” per un paziente specifico, in base a prescrizione medica. In questo caso, il nuovo DPCM sui LEA, in coerenza con la precedente normativa, ha espressamente previsto che il paziente possa rivolgersi direttamente ad un fornitore, di propria scelta, che potrà erogare l’ausilio ad un prezzo che, fissato a livello regionale, dovrebbe tener conto di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione. Quindi, anche la prova, in base alla quale il fisiatra emetterà la prescrizione. Per gli ausili dell’elenco 1, quindi, non è prevista alcuna procedura di gara: anche le “minigare”, ovvero richieste di offerta a diversi potenziali fornitori, sono da considerarsi illegittime, in quanto lesive del diritto di scelta del paziente. La questione, però, può essere rilevante anche per la fornitura di ausili di serie, che necessitino di adattamenti o...

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Il fornitore di un’auto nuova con allestimenti per disabili è tenuto a garantire le caratteristiche funzionali per l’utilizzo specifico?

Un cittadino disabile ci chiede, nel caso di acquisto di un’autovettura nuova con  l’istallazione – con costi a proprio carico –  di attrezzature atte a fruire del veicolo nonostante la sua disabilità, se la ditta fornitrice è tenuta a garantire le caratteristiche funzionali necessarie per l’utilizzo specifico e, al contempo,  l’idoneità della vettura a circolare. RISPONDE L’ESPERTO: Mauro Crosato, Avvocato amministrativista Per rispondere al quesito, è necessario premettere che la posizione dell’acquirente, nei confronti del venditore, è tutelata in via principale, dalle norme sui diritti dei consumatori e, in seconda battuta, dalle regole generali dettate dal codice civile per i contratti in generale e per il contratto di compravendita in particolare. Secondo l’art. 129 del Codice del Consumo, Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita: si considerano “conformi” i beni, che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene: tuttavia, i beni, per essere conformi al contratto, devono anche essere idonei “all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato”. In questo senso, un’autovettura modificata per consentirne l’utilizzo da parte di un disabile, per essere “conforme”, dovrà essere idonea non solo alla circolazione sulle strade pubbliche,...

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