LINK.          DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (Suppl. Ordinario n. 15)

ESTRATTO DEL DECRETO CONCERNENTE L’ASSISTENZA PROTESICA :

LINK          ART. 17 –  Assistenza protesica

LINK.        ART. 18 –  Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica

LINK.       ART. 19 – Modalita’ di erogazione dell’assistenza protesica

LINK.          ART. 64 – Norme finali e transitorie

LINK.       ALLEGATO 5 –  ELENCHI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZA PROTESICA (ELENCO 1 – 2A – 2B)

LINK.         ALLEGATO 12 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA

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Circolare del Ministero della Salute 6.11.2017 in materia di prima applicazione del DPCM

LINK.         Circolare Prime indicazioniapplicazioni dpcm

ESTRATTO CIRCOLARE IN MATERIA DI ASSISTENZA PROTESICA:

Allo scopo di favorire una omogenea applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”ed assicurare una migliore tutela degli assistiti, si forniscono di seguito alcune indicazioni che affrontano le maggiori criticità applicative riferite alle diverse aree assistenziali disciplinate dal decreto, condivise con il Coordinamento della Commissione salute.

… omissis…

ASSISTENZA PROTESICA

Il DPCM 12 gennaio 2017 apporta importanti modifiche agli elenchi delle protesi, ortesi ed ausili tecnologici per le persone disabili che erano allegati al DM 332/1999.

Tra le modifiche, si segnalano in particolare:

– gli elenchi hanno assunto una denominazione leggermente diversa: l’elenco 1 dell’allegato 5 contiene solo ausili effettivamente fabbricati o allestiti “su misura” per essere destinati a un determinato paziente e remunerati a tariffa predefinita; contiene, inoltre, gli aggiuntivi e le riparazioni prescrivibili dal medico. L’elenco 2 contiene dispositivi di fabbricazione industriale o “di serie” da acquistare mediante procedure pubbliche, e si articola in un sottoelenco 2.A (contenente dispositivi che devono essere consegnati e “messi in uso” da tecnici abilitati, sia che abbiano bisogno di “adattamenti o personalizzazioni” sia che siano perfettamente rispondenti alle esigenze degli assistiti nella configurazione standard) e in un sottoelenco 2.B (contenente dispositivi pronti per l’uso) per i quali dovranno essere semplicemente assicurate “le istruzioni necessarie per il corretto utilizzo del dispositivo” e che saranno consegnati ai pazienti come previsto dai capitolati di gara; la caratteristica discriminante tra l’elenco A e l’elenco B non è la complessità dell’ausilio od il suo livello tecnologico ma il fatto che debba essere “applicato” al paziente da parte di un professionista sanitario;

–  numerosi ausili inclusi nell’elenco 1 allegato al DM 332/99 sono stati trasferiti all’elenco 2; In particolare, sono stati inseriti nell’elenco 2.A (la carrozzina superleggera, bariatrica, per assistiti affetti da distonie, i supporti posturali e gli apparecchi acustici) e nell’elenco 2.B (gli ausili respiratori, stabilizzatori, carrozzine elettriche, passeggini, seggioloni ecc.) . Questa circostanza impone alle Regioni e/o alle ASL di attivare procedure pubbliche per l’acquisto dei suddetti dispositivi, utilizzando le diverse possibilità offerte dalla vigente normativa in materia di appalti e tenendo presente che i soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche dovranno garantire, oltre alla fornitura degli ausili, anche le prestazioni di modifica e personalizzazione degli ausili stessi, eventualmente necessarie per soddisfare particolari esigenze degli assistiti. Tali prestazioni dovranno comunque essere previste nei capitolati per la fornitura degli apparecchi acustici. Si ricorda che il decreto-leggge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede esplicitamente all’art. 30 bis che, qualora la Commissione nazionale LEA dovesse verificare (a distanza di 16 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge) che le procedure pubbliche attivate dalle ASL non siano in grado di garantire adeguatamente la personalizzazione degli ausili identificati dai codici riportati in nota, provvederà a richiedere al Ministro della salute il trasferimento di tali ausili nell’elenco 1, remunerato a tariffa predefinita;

l’art. 64 del DPCM stablisce che l’elenco 1 dell’allegato 5 (dispositivi su misura) entra in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che fissa le tariffe dei medesimi dispositivi; ne consegue che, fino a quella data, resta in vigore l’elenco 1 allegato al DM 332/1999 e le ASL sono tenute ad erogare anche gli ausili che sono stati esclusi dal “nuovo” elenco 1; si fa riferimento ad esempio alle “calzature ortopediche di serie” (codici 06.33.03 da .003 a .081)  e ai “plantari ortopedici predisposti” (codici 06.12.03 da .003 a 021).

– E’ stato segnalato che nella fornitura degli ausili monouso ai laringectomizzati, si riscontrano forti disomogeneità nel comportamento della ASL. In particolare, alcune ASL includono nella fornitura anche gli adesivi stomali e i filtri umidificatori (dispositivi scambiatori di calore e umidità-HME), mentre altre fanno gravare sugli assistiti il costi di questi ausili. In attesa di procedere ad una esplicita inclusione degli stessi ausili nell’elenco dei dispositivi monouso (allegato 2), si invitano le ASL a provvedere alla fornitura diretta.

L’allegato 12 al DPCM, nel definire le modalità di erogazione dell’assistenza protesica e dei dispositivi medici  monouso, demanda alle Regioni il compito di fissare “il tempo massimo per la conclusione della procedura (di autorizzazione) da parte dell’azienda sanitaria” alla fornitura dei dispositivi protesici e monouso. Questa previsione sostituisce quella contenuta nel DM 332/1999 che, in caso di prima fornitura, fissava un termine massimo di 20 giorni per la pronuncia della ASL e affermava che, trascorso tale termine, l’autozzazione si intendeva concessa. Si invitano le Regioni a fissare al più presto “il tempo massimo” per la conclusione della procedura da parte delle aziende, adottando, se possibile, discipline che riducano i tempi di attesa degli assistiti rispetto a quelli già previsti in passato dal DM 332/1999.

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LINK.     Circolare Regione Veneto del 18.12.2017-Istituzione TRAP e modifiche Assistenza Protesica– Tavolo Assistenza protesica