Applicare correttamente l’IVA agevolata al 4% per l’erogazione di ausili per disabili

Un operatore ci chiede un  parere sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA al 4%, per la fornitura di ausili a disabili su richiesta del medico prescrittore.

Risponde l’esperto Mauro Crosato, Avvocato amministrativista

Viene richiesto un parere, sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA al 4%, per la fornitura di ausili a disabili su richiesta del medico prescrittore ed autorizzazione dell’ASL competente, che indichi espressamente tale aliquota.
Il DPR 633/1972, relativo al imposta sul valore aggiunto, contiene, nella tabella A, parte II, nr. 30 e 31, l’individuazione dei dispositivi medici (come attualmente definiti) assoggettati in via permanente all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%.
Queste due voci, contengono una serie di ausili, quali apparecchi di ortopedia, che servono a prevenire o correggere deformazioni o a sostenere gli organi dopo una malattia, gli apparecchi per fratture, protesi dentarie, oculistiche, acustiche ed apparecchi necessari per compensare una deficienza o una infermità (voce doganale 90.21); scarpe e le suole interne speciali, poltrone e veicoli per invalidi, anche con motore, compresi i servo scala.
Oltre a questi, anche gli ausili e le protesi “relativi a menomazioni funzionali permanenti” godono dell’aliquota IVA agevolata (d.l. 202/1989, conv. con l. 263/1989).
Trattandosi di una definizione generica, per chiarire il campo di applicazione dell’aliquota agevolata, è intervenuto il Ministero dell’Economia, con la circolare del 18/11/1994  n. 189, dove si precisa che “l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee”
Qualora invece si trattasse di dispositivi che possono essere utilizzati anche da soggetti portatori di menomazioni temporanee, l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente a fronte di “specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente”.
Non è quindi ritenuta sufficiente, la semplice indicazione dell’IVA agevolata riportata sull’autorizzazione all’erogazione, dovendo essa essere integrata dalla espressa indicazione del carattere permanente della menomazione.
E’ quindi necessario, in questi casi, acquisire una dichiarazione nella quale la ASL, che ha chiesto l’applicazione dell’aliquota agevolata, attesti che gli apparecchi oggetto dell’acquisto vengono da essa erogati a soggetti con menomazione funzionale permanente, in mancanza della quale, andrà invece applicata l’ordinaria aliquota IVA del 22%.

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