Un operatore ci chiede un parere su una questione di interesse generale: “Un assistito –  per il quale  avevamo l’autorizzazione ASL alla fornitura di una carrozzina elettronica con sistema posturale (oltre a diverse specifiche personalizzazioni) è deceduto una settimana prima della consegna dell’ausilio. Alla richiesta di procedere alla fatturazione, anche alla luce del fatto che la personalizzazione effettuata rende l’ausilio  non riadattabile per un altro utente, ci è stato risposto che l’ASl non intende pagare, in quanto la consegna non è ancora avvenuta. Come possiamo tutelare i nostri legittimi interessi?”

Risponde l’esperto Mauro Crosato, avvocato amministrativista

Per dare una risposta, è necessario per prima cosa individuare la tipologia del contratto sottoscritto e le posizioni delle parti contrattuali. Secondo le indicazioni fornite da chi ci chiede un parere, il contratto dovrebbe qualificarsi come contratto di vendita di cosa futura, essendo caratterizzato dai seguenti aspetti:

  • la cessione in proprietà di un bene che, per il suo utilizzo, ha necessità di uno specifico adattamento e di completamento con gli accessori necessari;
  • la prevalenza, nella volontà delle parti, dell’effetto traslativo della proprietà, rispetto alla quale il lavoro di completamento e adattamento costituisce un mero presupposto;

Al momento della conclusione del contratto, infatti, il bene, come necessario all’ASL per la soddisfazione dei bisogni del paziente, non era ancora stato completamente realizzato. Fino al completamento della personalizzazione, quindi,  esso era inidoneo all’utilizzo cui era destinato. Sarebbe quindi venuto ad esistenza, secondo la pattuizione delle parti, solo dopo la personalizzazione. Il contratto di fornitura intercorre tra la ASL ed il fornitore dell’ausilio: nello schema contrattuale, che si può qualificare come contratto a favore del terzo, il paziente rappresenta il beneficiario della prestazione. La presenza del beneficiario, tuttavia, non modifica la sostanza del contratto, che resta vincolante per i contraenti: il fornitore, da una parte, la ASL, dall’altra. Il contratto di vendita di cosa futura, è considerato un contratto perfetto ed efficace fin dalla stipulazione, pur essendo il suo effetto traslativo (tipico del contratto di compravendita) rinviato al momento, futuro rispetto alla stipulazione, nel quale la cosa viene ad esistenza.

Il rinvio ad un momento futuro dell’effetto traslativo del contratto, tuttavia, non incide sugli obblighi delle parti  – in particolare il pagamento del prezzo – che vengono ad esistenza nel momento del perfezionamento del contratto ( in questo caso, nell’accettazione da parte della ASL dell’offerta del fornitore), sia pur riferiti al momento, successivo, della venuta ad esistenza della carrozzina, oggetto di vendita, completa del sistema posturale. Il tempo necessario per la realizzazione della carrozzina e del sistema posturale, viene in rilievo quale termine per l’adempimento. Nel nostro caso può essere un elemento importante nel rapporto tra le parti, in quanto, se il termine è stato rispettato, il fornitore è da considerarsi pienamente adempiente agli obblighi assunti con il contratto. Secondo quanto riferito, il beneficiario, tuttavia, è venuto a mancare in pendenza del termine: con ciò, lo stipulante (la ASL) perde interesse alla prestazione. Tuttavia, la perdita di interesse non incide sulla posizione delle parti, posto che essa deve essere riferita al momento di conclusione del contratto, non rappresentando essa una delle cause di impossibilità della prestazione. Quindi, nonostante il decesso del beneficiario, se non vi erano pattuizioni specifiche nel contratto (ad esempio, una condizione) il fornitore resta obbligato a realizzare e fornire la carrozzina ed il sistema posturale, mentre la ASL resta obbligata a pagarla. Questo, in applicazione dei normali principi civilistici sui contratti. Il recesso in questo caso non può essere esercitato. Secondo l’art. 1373 cc, nel caso di contratti ad effetto immediato (come la vendita), il recesso può essere esercitato solo fino a quando il contratto non ha avuto un principio di esecuzione. L’unica eccezione, a tale principio, è stabilita dall’art. 1386 cc, nel caso di caparra penitenziale: essa, tuttavia, deve essere espressamente pattuita nel contratto. Nel caso, il contratto è stato eseguito dal fornitore e quindi il recesso (in qualunque forma) non può essere esercitato. Anche l’art 109 del codice degli appalti deve ritenersi riferito ai contratti di durata, restando dubbio se esso possa ricomprendere, come diritto di recesso ex lege, anche la tipologia del contratto di vendita a consegne ripartite, fattispecie comunque diversa da quella in esame.  In ogni caso, lo stesso art. 109, come il precedente 134, prevede l’obbligo di pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al 10% di quelle ancora da eseguirsi. In sintesi, quindi, la morte del paziente beneficiario durante il termine di realizzazione della carrozzina non incide nella posizione delle parti, che restano vincolate nell’adempimento di un contratto di vendita e personalizzazione di una carrozzina.