Il fornitore di un’auto nuova con allestimenti per disabili è tenuto a garantire le caratteristiche funzionali per l’utilizzo specifico?
Un cittadino disabile ci chiede, nel caso di acquisto di un’autovettura nuova con l’istallazione – con costi a proprio carico – di attrezzature atte a fruire del veicolo nonostante la sua disabilità, se la ditta fornitrice è tenuta a garantire le caratteristiche funzionali necessarie per l’utilizzo specifico e, al contempo, l’idoneità della vettura a circolare. RISPONDE L’ESPERTO: Mauro Crosato, Avvocato amministrativista Per rispondere al quesito, è necessario premettere che la posizione dell’acquirente, nei confronti del venditore, è tutelata in via principale, dalle norme sui diritti dei consumatori e, in seconda battuta, dalle regole generali dettate dal codice civile per i contratti in generale e per il contratto di compravendita in particolare. Secondo l’art. 129 del Codice del Consumo, Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita: si considerano “conformi” i beni, che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene: tuttavia, i beni, per essere conformi al contratto, devono anche essere idonei “all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato”. In questo senso, un’autovettura modificata per consentirne l’utilizzo da parte di un disabile, per essere “conforme”, dovrà essere idonea non solo alla circolazione sulle strade pubbliche,...
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