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Il fornitore di un’auto nuova con allestimenti per disabili è tenuto a garantire le caratteristiche funzionali per l’utilizzo specifico?

Un cittadino disabile ci chiede, nel caso di acquisto di un’autovettura nuova con  l’istallazione – con costi a proprio carico –  di attrezzature atte a fruire del veicolo nonostante la sua disabilità, se la ditta fornitrice è tenuta a garantire le caratteristiche funzionali necessarie per l’utilizzo specifico e, al contempo,  l’idoneità della vettura a circolare. RISPONDE L’ESPERTO: Mauro Crosato, Avvocato amministrativista Per rispondere al quesito, è necessario premettere che la posizione dell’acquirente, nei confronti del venditore, è tutelata in via principale, dalle norme sui diritti dei consumatori e, in seconda battuta, dalle regole generali dettate dal codice civile per i contratti in generale e per il contratto di compravendita in particolare. Secondo l’art. 129 del Codice del Consumo, Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita: si considerano “conformi” i beni, che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene: tuttavia, i beni, per essere conformi al contratto, devono anche essere idonei “all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato”. In questo senso, un’autovettura modificata per consentirne l’utilizzo da parte di un disabile, per essere “conforme”, dovrà essere idonea non solo alla circolazione sulle strade pubbliche,...

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Dopo aver autorizzato la fornitura, l’ASL deve pagare la carrozzina personalizzata, se il paziente è deceduto prima della consegna?

Un operatore ci chiede un parere su una questione di interesse generale: “Un assistito –  per il quale  avevamo l’autorizzazione ASL alla fornitura di una carrozzina elettronica con sistema posturale (oltre a diverse specifiche personalizzazioni) è deceduto una settimana prima della consegna dell’ausilio. Alla richiesta di procedere alla fatturazione, anche alla luce del fatto che la personalizzazione effettuata rende l’ausilio  non riadattabile per un altro utente, ci è stato risposto che l’ASl non intende pagare, in quanto la consegna non è ancora avvenuta. Come possiamo tutelare i nostri legittimi interessi?” Risponde l’esperto Mauro Crosato, avvocato amministrativista Per dare una risposta, è necessario per prima cosa individuare la tipologia del contratto sottoscritto e le posizioni delle parti contrattuali. Secondo le indicazioni fornite da chi ci chiede un parere, il contratto dovrebbe qualificarsi come contratto di vendita di cosa futura, essendo caratterizzato dai seguenti aspetti: la cessione in proprietà di un bene che, per il suo utilizzo, ha necessità di uno specifico adattamento e di completamento con gli accessori necessari; la prevalenza, nella volontà delle parti, dell’effetto traslativo della proprietà, rispetto alla quale il lavoro di completamento e adattamento costituisce un mero presupposto; Al momento della conclusione del contratto, infatti, il bene, come necessario all’ASL per la soddisfazione dei bisogni del paziente, non era ancora stato completamente realizzato. Fino al completamento della personalizzazione, quindi,  esso era inidoneo all’utilizzo cui era destinato. Sarebbe quindi...

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Applicare correttamente l’IVA agevolata al 4% per l’erogazione di ausili per disabili

Un operatore ci chiede un  parere sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA al 4%, per la fornitura di ausili a disabili su richiesta del medico prescrittore. Risponde l’esperto Mauro Crosato, Avvocato amministrativista Viene richiesto un parere, sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA al 4%, per la fornitura di ausili a disabili su richiesta del medico prescrittore ed autorizzazione dell’ASL competente, che indichi espressamente tale aliquota. Il DPR 633/1972, relativo al imposta sul valore aggiunto, contiene, nella tabella A, parte II, nr. 30 e 31, l’individuazione dei dispositivi medici (come attualmente definiti) assoggettati in via permanente all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%. Queste due voci, contengono una serie di ausili, quali apparecchi di ortopedia, che servono a prevenire o correggere deformazioni o a sostenere gli organi dopo una malattia, gli apparecchi per fratture, protesi dentarie, oculistiche, acustiche ed apparecchi necessari per compensare una deficienza o una infermità (voce doganale 90.21); scarpe e le suole interne speciali, poltrone e veicoli per invalidi, anche con motore, compresi i servo scala. Oltre a questi, anche gli ausili e le protesi “relativi a menomazioni funzionali permanenti” godono dell’aliquota IVA agevolata (d.l. 202/1989, conv. con l. 263/1989). Trattandosi di una definizione generica, per chiarire il campo di applicazione dell’aliquota agevolata, è intervenuto il Ministero dell’Economia, con la circolare del 18/11/1994  n. 189, dove si precisa che “l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di...

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La prassi dei “tre preventivi”

Un operatore economico, cui viene richiesto da parte dell’ASL preventivo su un ausilio regolarmente prescritto e che necessita di messa in opera da parte del tecnico abilitato, ci chiede se tale preventivo sia proponibile senza una valutazione sulla persona da parte del tecnico abilitato. Risponde l’esperto Sandro Storelli, Coordinatore dell’Osservatorio Biomedicale Veneto E’ divenuta prassi frequente, degli uffici autorizzativi di diverse ASL, quella di richiedere più preventivi, a diversi possibili fornitori, prima di autorizzare l’erogazione di un ausilio, regolarmente prescritto, pur appartenente: – all’elenco 1 del DM 332/1999, tuttora vigente sino alla pubblicazione del decreto tariffe (previsto entro il 28.02.2028 dalla legge di bilancio 2018, art 1, c.420), – agli elenchi 2 A e 2 B, All.5 del DPCM 12.01.2017 “nuovi LEA”, anche elencati in allegato 1bis DL 50/2017 ( Art 30 bis – codici di dispositivi protesici personalizzati per disabili). Va ricordato, peraltro, che la scelta del fornitore, per ausili rientranti nell’elenco 1 del D.M. 332/1999, è rimessa alla libertà del paziente (così come per gli ausili rientranti nell’elenco 1 del DPCM 12.01.2017). Le prestazioni fornite dai fornitori di ausili presenti in elenco 1 rientrano a pieno titolo nelle prestazioni rese da professionisti sanitari, per i quali vige il principio di elezione fiduciaria e libera scelta da parte del paziente. Consegue quindi che, nel caso in cui un paziente si sia rivolto al proprio fornitore di fiducia per ottenere...

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