Un operatore economico, cui viene richiesto da parte dell’ASL preventivo su un ausilio regolarmente prescritto e che necessita di messa in opera da parte del tecnico abilitato, ci chiede se tale preventivo sia proponibile senza una valutazione sulla persona da parte del tecnico abilitato.
Risponde l’esperto Sandro Storelli, Coordinatore dell’Osservatorio Biomedicale Veneto
E’ divenuta prassi frequente, degli uffici autorizzativi di diverse ASL, quella di richiedere più preventivi, a diversi possibili fornitori, prima di autorizzare l’erogazione di un ausilio, regolarmente prescritto, pur appartenente:
– all’elenco 1 del DM 332/1999, tuttora vigente sino alla pubblicazione del decreto tariffe (previsto entro il 28.02.2028 dalla legge di bilancio 2018, art 1, c.420),
– agli elenchi 2 A e 2 B, All.5 del DPCM 12.01.2017 “nuovi LEA”, anche elencati in allegato 1bis DL 50/2017 ( Art 30 bis – codici di dispositivi protesici personalizzati per disabili).
Va ricordato, peraltro, che la scelta del fornitore, per ausili rientranti nell’elenco 1 del D.M. 332/1999, è rimessa alla libertà del paziente (così come per gli ausili rientranti nell’elenco 1 del DPCM 12.01.2017).
Le prestazioni fornite dai fornitori di ausili presenti in elenco 1 rientrano a pieno titolo nelle prestazioni rese da professionisti sanitari, per i quali vige il principio di elezione fiduciaria e libera scelta da parte del paziente.
Consegue quindi che, nel caso in cui un paziente si sia rivolto al proprio fornitore di fiducia per ottenere l’erogazione di un dispositivo compreso in elenco 1, non sia legittima l’imposizione di una scelta diversa, a seguito di una procedura informale di scelta basata sull’acquisizione di diversi preventivi presso altri fornitori, pur abilitati alla fornitura di ausili protesici.
Ma, comunque, per gli ausili per cui sono previsti personalizzazione e/o adattamento – quale che sia l’elenco in cui è ricompreso l’ausilio di specie – è indispensabile l’apporto della competenza professionale del Tecnico Ortopedico.
E’ pur vero che il DPCM 12.01.2017 consente, per gli ausili di serie in elenco 2 A, All.5, che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato, che tale messa in opera possa avvenire in tempi e modalità diversi da quelli relativi all’acquisizione dell’ausilio stesso (Le ASL possono avvalersi di professionisti sanitari operanti presso le stesse, presso soggetti privati convenzionati con l’azienda sanitaria locale (Centri Ausili), presso i soggetti accreditati e contrattualizzati per la erogazione dei dispositivi su misura, ovvero di professionisti sanitari messi a disposizione dalle aziende aggiudicatarie delle procedure pubbliche di acquisto.)
Peraltro, come ben previsto dall’Art 30 bis, DL 50/2017, è indispensabile assicurare che, nell’erogazione dell’assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici (indicati negli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017, e identificati dai codici di cui all’allegato 1-bis DL 50/2017), siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa. Le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l’intervento di un tecnico abilitato che provveda all’individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l’introduzione delle modifiche necessarie.
Stante il contesto erogatorio e la reale disponibilità dei professionisti abilitati, si pone il tema della indispensabile verifica del soddisfacimento delle specifiche esigenze degli assistiti (anche come prevede il citato Art 30 bis, DL 50/2017).
In definitiva, ritengo che ragioni etiche e professionali spingano l’erogatore, cui dall’ASL venisse richiesto preventivo per la fornitura di un ausilio, regolarmente prescritto e che necessita di messa in opera da parte del tecnico abilitato, a rispondere che tale preventivo non sia proponibile senza una valutazione sulla persona da parte del tecnico abilitato.