Un cittadino disabile ci chiede, nel caso di acquisto di un’autovettura nuova con l’istallazione – con costi a proprio carico – di attrezzature atte a fruire del veicolo nonostante la sua disabilità, se la ditta fornitrice è tenuta a garantire le caratteristiche funzionali necessarie per l’utilizzo specifico e, al contempo, l’idoneità della vettura a circolare.
RISPONDE L’ESPERTO: Mauro Crosato, Avvocato amministrativista
Per rispondere al quesito, è necessario premettere che la posizione dell’acquirente, nei confronti del venditore, è tutelata in via principale, dalle norme sui diritti dei consumatori e, in seconda battuta, dalle regole generali dettate dal codice civile per i contratti in generale e per il contratto di compravendita in particolare.
Secondo l’art. 129 del Codice del Consumo, Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita: si considerano “conformi” i beni, che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene: tuttavia, i beni, per essere conformi al contratto, devono anche essere idonei “all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato”.
In questo senso, un’autovettura modificata per consentirne l’utilizzo da parte di un disabile, per essere “conforme”, dovrà essere idonea non solo alla circolazione sulle strade pubbliche, caratteristica tipica di tutte le autovetture, ma anche in relazione alla richiesta, specificata in sede di acquisto, del montaggio dei componenti speciali, necessari per consentire al disabile l’effettivo uso del bene.
Il venditore, pertanto, risulta inadempiente al contratto sottoscritto, qualora l’autovettura fornita non sia in grado di soddisfare entrambe queste previsioni.
Sia il codice civile, tuttavia, che il codice del consumo, in presenza di difetti del bene venduto, dettano norme speciali, e meno favorevoli per l’acquirente, rispetto alle ordinarie regole sull’inadempimento del contratto: ad esempio, riducendo il termine di prescrizione da dieci a uno o due anni ed introducendo termini di decadenza dal diritto di contestare i vizi del bene acquistato.
Si è tuttavia, tradizionalmente, ritenuto che, in presenza di vizi del bene acquistato, talmente gravi da non consentirne all’acquirente alcun utile impiego, non debbano essere adottata le restrittive regole sui vizi della cosa venduta, ma la più favorevole disciplina ordinaria, dettata in generale per il caso di inadempimento del contratto.
Si parla in questo caso, di “aliud pro alio”, descritto tipicamente, come consegna di un bene del tutto diverso, rispetto al bene pattuito in sede di acquisto. Da tempo, però, la Corte Cassazione riconosciuto la presenza di tale grave vizio, non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando essa risulti assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie per il suo utilizzo, o abbia difetti talmente gravi da renderla inservibile: ad esempio, per restare in campo automobilistico, la vendita di un’autovettura non conforme all’omologazione o dotata di impianti (ad esempio, l’impianto a gas) privi della necessaria omologazione.
Quindi, nel caso che ci viene sottoposto, l’installazione sull’autovettura, di componenti aggiuntivi, necessari per consentirne l’utilizzo da parte del disabile, non regolarmente omologati, rientra nella più grave delle violazioni del contratto di compravendita.
Anche il difettoso funzionamento di tali dispositivi, però, configura la più grave forma di inadempimento del contratto di compravendita. Infatti, la Corte di Cassazione individua il caso di “aliud pro alio” anche quando il bene è carente delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, se la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione. Si configura, infatti, in tale caso, la consegna di un bene, avente difetti tali da impedirgli di assolvere alla funzione concreta, assunta come essenziale dalle parti, nel contratto di acquisto.
Deriva, che la consegna dell’autovettura, in condizioni tali, da non poter circolare su strada, o comunque, affetta da tali carenze delle necessarie dotazioni speciali, che non ne consentono l’utilizzo da parte dal disabile, diversamente da quanto pattuito in sede di compravendita, determina la responsabilità del venditore, nei termini ordinari di prescrizione (dieci anni).
Non saranno infatti applicabili i termini speciali di prescrizione e decadenza, più brevi e restrittivi, dettati dal codice del consumo o dal codice civile nella disciplina del contratto di compravendita.