Autore: Sandro Storelli

La prassi dei “tre preventivi”

Un operatore economico, cui viene richiesto da parte dell’ASL preventivo su un ausilio regolarmente prescritto e che necessita di messa in opera da parte del tecnico abilitato, ci chiede se tale preventivo sia proponibile senza una valutazione sulla persona da parte del tecnico abilitato. Risponde l’esperto Sandro Storelli, Coordinatore dell’Osservatorio Biomedicale Veneto E’ divenuta prassi frequente, degli uffici autorizzativi di diverse ASL, quella di richiedere più preventivi, a diversi possibili fornitori, prima di autorizzare l’erogazione di un ausilio, regolarmente prescritto, pur appartenente: – all’elenco 1 del DM 332/1999, tuttora vigente sino alla pubblicazione del decreto tariffe (previsto entro il 28.02.2028 dalla legge di bilancio 2018, art 1, c.420), – agli elenchi 2 A e 2 B, All.5 del DPCM 12.01.2017 “nuovi LEA”, anche elencati in allegato 1bis DL 50/2017 ( Art 30 bis – codici di dispositivi protesici personalizzati per disabili). Va ricordato, peraltro, che la scelta del fornitore, per ausili rientranti nell’elenco 1 del D.M. 332/1999, è rimessa alla libertà del paziente (così come per gli ausili rientranti nell’elenco 1 del DPCM 12.01.2017). Le prestazioni fornite dai fornitori di ausili presenti in elenco 1 rientrano a pieno titolo nelle prestazioni rese da professionisti sanitari, per i quali vige il principio di elezione fiduciaria e libera scelta da parte del paziente. Consegue quindi che, nel caso in cui un paziente si sia rivolto al proprio fornitore di fiducia per ottenere...

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