Applicare correttamente l’IVA agevolata al 4% per l’erogazione di ausili per disabili
Un operatore ci chiede un parere sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA al 4%, per la fornitura di ausili a disabili su richiesta del medico prescrittore. Risponde l’esperto Mauro Crosato, Avvocato amministrativista Viene richiesto un parere, sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA al 4%, per la fornitura di ausili a disabili su richiesta del medico prescrittore ed autorizzazione dell’ASL competente, che indichi espressamente tale aliquota. Il DPR 633/1972, relativo al imposta sul valore aggiunto, contiene, nella tabella A, parte II, nr. 30 e 31, l’individuazione dei dispositivi medici (come attualmente definiti) assoggettati in via permanente all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%. Queste due voci, contengono una serie di ausili, quali apparecchi di ortopedia, che servono a prevenire o correggere deformazioni o a sostenere gli organi dopo una malattia, gli apparecchi per fratture, protesi dentarie, oculistiche, acustiche ed apparecchi necessari per compensare una deficienza o una infermità (voce doganale 90.21); scarpe e le suole interne speciali, poltrone e veicoli per invalidi, anche con motore, compresi i servo scala. Oltre a questi, anche gli ausili e le protesi “relativi a menomazioni funzionali permanenti” godono dell’aliquota IVA agevolata (d.l. 202/1989, conv. con l. 263/1989). Trattandosi di una definizione generica, per chiarire il campo di applicazione dell’aliquota agevolata, è intervenuto il Ministero dell’Economia, con la circolare del 18/11/1994 n. 189, dove si precisa che “l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di...
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