STATUTO

Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie CIDOS

Padova, 27 gennaio 2007

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

CAPITOLO 1°
Costituzione e denominazione

Articolo 1

E’ costituita “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS”

La sua sede legale è in Veneto, e precisamente in Padova, via Croce Rossa n. 56.

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” è l’Associazione regionale delle Venezie costituente di C.I.D.O.S. – Coordinamento Interassociativo Ditte Ortopediche e Sanitarie, attivo, su base interregionale e nazionale.

 

CAPITOLO 2°
Finalità

Articolo 2

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” è soggetto di coordinamento e concertazione delle politiche di rappresentanza verso le istituzioni Regionali in favore delle imprese che aderiscono all’Associazione; non ha fini economici o scopi di lucro ed è aconfessionale e apolitica.

Sullo scenario nazionale ed interregionale, “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” concerta politiche ed iniziative con le altre Associazioni regionali in seno al C.I.D.O.S.”, per la rappresentanza degli interessi delle imprese.

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 460/1997 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

Articolo 3

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” persegue l’affermazione ed il riconoscimento del ruolo specializzato delle imprese del comparto ortopedico e sanitario, il loro sviluppo sul mercato e l’innovazione del settore di riferimento.

L’ Associazione ha carattere regionale e concorre, su base nazionale, alla definizione delle politiche del Coordinamento Interassociativo denominato C.I.D.O.S., che intende rappresentare gli Organismi associativi Regionali nei rapporti con gli Enti pubblici e privati di livello nazionale e/o interregionale.

 

CAPITOLO 3°
Compiti

Articolo 4

I compiti di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” sono:

  1. Organizzare la tutela degli interessi delle imprese del comparto;
  2. Rappresentare le imprese del settore nella contrattazione del lavoro dipendente di livello regionale;
  3. Produrre opportune iniziative atte ad aggiornare periodicamente il nomenclatore-tariffario dell’assistenza protesica, secondo gli interessi delle imprese;
  4. Promuovere accordi per la fornitura di prestazioni, dispositivi e servizi alle Aziende Sanitarie e agli altri Enti di natura mutualistica pubblici e privati del territorio regionale;
  5. Promuovere, appoggiare e favorire la collaborazione tra Enti, aziende pubbliche e imprese private, in una logica di rete dei servizi e delle prestazioni;
  6. Rafforzare la coscienza e la volontà associativa tra le Organizzazioni di rappresentanza, le imprese e gli operatori del settore;
  7. Promuovere e favorire le attività e le iniziative atte ad accrescere il prestigio e la considerazione dell’Associazione e delle imprese aderenti;
  8. Stimolare e favorire l’innovazione, le ricerche tecnico-scientifiche in tutti i campi dell’ortopedia tecnica, in collaborazione con le Associazioni professionali dei T.O.;
  9. Contribuire a promuovere corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di aggiornamento, legati ai processi ed all’organizzazione aziendale, alla ricerca ed all’innovazione di processo e di prodotto;
  10. Organizzare congressi, convegni, conferenze, simposi e riunioni di carattere sindacale, tecnico-scientifico, giuridico economico, sociale, tributario e professionale; occasioni di scambio a livello regionale, nazionale ed internazionale con work shop, visite a strutture sanitarie pubbliche e private, stabilimenti, istituti e laboratori ortopedici;
  11. Istituire commissioni e promuovere servizi che curino tutto ciò che può servire ad elevare le potenzialità e la capacità competitiva delle imprese, anche in ambito di internazionalizzazione;
  12. Promuovere l’istituzione di centri di documentazione, centri studi e osservatori;
  13. Sostenere le pubblicazioni ufficiali dell’Associazione e la stampa specializzata che diffonde conoscenza e cultura di settore in coerenza con gli scopi dell’Associazione;
  14. Contribuire a tutelare e valorizzare il ruolo e gli spazi operativi delle imprese del comparto nell’ambito del mercato e della organizzazione sanitaria regionale.

 

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

 

CAPITOLO 4°
Dei Soci

Articolo 5

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” associa le singole imprese del territorio regionale di riferimento o di altre regioni, nel caso non fosse presente un’Organizzazione Regionale costituente di C.I.D.O.S.

Gli aderenti a “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” sono:

  1. a) Soci effettivi
  2. b) Soci affiliati
  3. c) Soci onorari

Hanno diritto di voto deliberativo soltanto i Soci effettivi.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla lett. H) dell’art. 10 del Decreto legislativo n. 460/1997 fra i soci vi è parità di trattamento e uniformità nei diritti loro riservati.

Ciò premesso i soci effettivi hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di approvare annualmente il bilancio, secondo quanto previsto dal presente Statuto o con modalità definite in un eventuale regolamento.

I Soci hanno diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Articolo 6

Sono Soci effettivi:

le aziende ortopediche e sanitarie, di produzione o commerciali, pubblicamente registrate in qualità di fabbricanti e/o responsabili dell’immissione in commercio di dispositivi medici e/o apparecchiature ortopediche, aventi un tecnico ortopedico in organico aziendale o con contratto di collaborazione professionale; le aziende sono rappresentate dal titolare o dal legale rappresentante o da un altro formalmente delegato dall’azienda.

Articolo 7

Sono Soci affiliati, senza diritto di voto:

le aziende ortopediche e sanitarie o comunque operanti nel settore che, pur non avendo lo status di socio effettivo, aderiscono all’Associazione, partecipando a progetti, attività, iniziative d’interesse; le aziende sono rappresentate dal titolare o dal legale rappresentante o da un altro formalmente delegato dall’azienda.

Articolo 8

Sono Soci onorari quegli operatori del settore che si sono particolarmente distinti nel campo della ricerca, dell’innovazione o che abbiano acquisito rilevanti meriti per servigi resi al settore.

La qualifica di Socio onorario, su indicazione di ” Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” , è attribuita dal C.I.D.O.S.

Articolo 9

La qualifica di Socio effettivo è conferita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, con l’accettazione della domanda di iscrizione presentata dall’interessato.

La domanda di associazione, oltre a contenere la espressa dichiarazione di conoscere, accettare e rispettare lo Statuto, deve essere corredata dalla ricevuta di versamento della corrispondente quota sociale annuale e dei seguenti documenti:

  1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  2. autocertificazione dell’ avvenuta pubblica registrazione dell’azienda in qualità di fabbricante o responsabile dell’immissione in commercio di dispositivi medici;
  3. copia autenticata dell’abilitazione all’esercizio della professione del Tecnico Ortopedico rappresentante la direzione tecnica dell’azienda o del T.O. a collaborazione professionale (in quest’ultimo caso, va allegata copia del contratto);
  4. dichiarazione attestante il numero e il titolo del personale qualificato nell’organico aziendale; detta dichiarazione, se del caso, andrà aggiornata annualmente;
  5. Il Presidente di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – CIDOS” trasmetterà al C.I.D.O.S. l’elenco degli associati entro 90 giorni dall’accettazione delle domande d’iscrizione.

La domanda di iscrizione può essere presentata all’Associazione durante tutto il corso dell’anno.

Articolo 10

La qualifica di Socio affiliato è conferita dall’Associazione, che ne dà comunicazione al C.I.D.O.S. entro 90 giorni dall’acquisizione della richiesta.

La domanda di affiliazione, oltre a contenere la espressa dichiarazione di conoscere, accettare e rispettare lo Statuto, deve essere corredata dalla ricevuta di versamento della corrispondente quota sociale annuale e dei seguenti documenti:

  1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  2. autocertificazione dell’attività svolta e codice di attività;
  3. dichiarazione attestante il numero e il titolo del personale qualificato nell’organico aziendale; detta dichiarazione, se del caso, andrà aggiornata annualmente.

La domanda di iscrizione può essere presentata all’Associazione durante tutto il corso dell’anno.

Articolo 11

La qualifica di Socio si perde per:

  1. dimissione;
  2. radiazione;

e inoltre, nel caso di socio effettivo o affiliato, per:

  1. ritiro o sospensione, da parte dell’Autorità competente, della licenza di abilitazione o di esercizio;
  2. recesso per cessazione attività; violazione di accordi convenzionali/contrattuali di settore siglati dal C.I.D.O.S. per conto delle Associazioni Regionali o da “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” su base territoriale in rappresentanza delle imprese;
  3. mancato rispetto delle norme regolamentari e deontologiche previste dalla normativa vigente;
  4. violazione degli artt. 9 e 10;
  5. morosità.

Articolo 12

La dimissione da Socio diventa effettiva a partire dal giorno della sua presentazione scritta e non esime il Socio stesso dal pagamento delle quote e contributi annuali già maturati.

Articolo 13

I provvedimenti di radiazione sono presi dal Coordinamento Interregionale di C.I.D.O.S., d’intesa con il Consiglio Direttivo di “Associazione Imprese ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.i.D.O.S.”, nei casi in cui il Socio si renda responsabile delle seguenti mancanze:

  1. gravi o ripetute infrazioni alle norme statutarie o regolamenti di C.I.D.O.S., oppure di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.”;
  2. morosità verso l’Associazione, protratta per oltre sei mesi;
  3. interesse o profitto personale o particolare procurato nell’esercizio di funzioni sociali esplicate in nome del C.I.D.O.S. o dell’Associazione, oppure approfittando di cariche o incarichi ufficiali conferiti o delegati dal C.I.D.O.S. o dall’Associazione;
  4. indegnità professionale o deontologica;
  5. violazione di accordi convenzionali e/o contrattuali di cui all’art. 10, punto 5.
  6. mancato rispetto delle decisioni del C.I.D.O.S. e/o dell’Associazione riguardo l’applicazione dei principi regolamentari e normativi vigenti.

Contro tali provvedimenti il radiato può fare opposizione, presentando al C.I.D.O.S. una propria memoria difensiva, entro trenta giorni dalla notifica inviata dal Coordinatore del C.I.D.O.S.,.

Il successivo giudizio del Coordinamento Interregionale di C.I.D.O.S., d’intesa con il Consiglio Direttivo dell’Associazione, è insindacabile e definitivo.

 

CAPITOLO 5°
Delle Fasce di Contribuzione e di Rappresentanza

 Articolo 14

Ai soci di cui all’art. 6 è fatto obbligo ottemperare alle quote di contribuzione annuale sulla base delle fasce seguenti:

Fascia A) aziende fino a tre (3) dipendenti.

Fascia B) aziende con un numero di dipendenti compreso tra quattro (4) ed otto (8).

Fascia C) aziende con un numero di dipendenti maggiore di otto (8).

La quota associativa di contribuzione annuale, per ogni fascia, è stabilita dal Coordinamento Interregionale di C.I.D.O.S., previa consultazione del Consiglio Direttivo di ” Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S. ”

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo dell’ Associazione è composto dai rappresentanti di due aziende per ogni fascia di cui all’art.14, eletti dai rappresentanti delle imprese associate di quella fascia di contribuzione. Ove ciò non fosse possibile, i rappresentanti vengono eletti in numero per difetto.

Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Presidente, nel caso venga individuato all’esterno del Consiglio Direttivo stesso.

Sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo i Componenti del Comitato di Presidenza nominati ai sensi dell’art. 49 e non eletti in Consiglio.

Articolo 16

La registrazione del Socio in una singola fascia di contribuzione di cui all’art.14 è valida per il solo anno sociale e per la durata di esso e deve essere confermata all’atto dell’iscrizione o del rinnovo della tessera sociale.

 

CAPITOLO 6°
Dell’ Associazione

Articolo 17

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” ha lo status di Organizzazione costituente di C.I.D.O.S. e potrà fare riferimento, oltre che al presente Statuto, e ad un eventuale regolamento, allo Statuto del C.I.D.O.S.

Articolo 18

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” invierà al C.I.D.O.S. l’elenco dei soci, il nome del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, l’ indirizzo della sede o recapito, lo Statuto e/o il Regolamento.

Articolo 19

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.”, in qualità di costituente il C.I.D.O.S., si fa carico delle spese di partecipazione dei propri delegati al Coordinamento Interregionale e copre in quota parte le spese di rappresentanza e del Coordinatore Nazionale secondo le modalità deliberate dal Coordinamento Interregionale.

L’Associazione comunica al C.I.D.O.S.: l’elenco dei Delegati eletti al Coordinamento Interregionale del C.I.D.O.S. al momento di tale nomina; l’elenco degli associati con cadenza semestrale.

Articolo 20

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.”., è retta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, sulla base di quanto disposto all’art. 15.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, e può essere un rappresentante di impresa associata o altro operatore o esperto individuato.

Il Presidente rappresenta di diritto “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” in seno al Coordinamento Interregionale del C.I.D.O.S., unitamente ad altri due delegati eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Articolo 21

Il Presidente di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” è responsabile delle attività dell’Associazione e della coerenza con quanto deliberato dal Coordinamento Interregionale di C.I.D.O.S.

Articolo 22

Per lo scioglimento di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.”, valgono le stesse norme statutarie dettate per lo scioglimento di C.I.D.O.S.

Articolo 23

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” può promuovere azioni in piena autonomia e anche in collaborazione con altri enti/soggetti associativi del settore e con enti/soggetti confederali.

 

CAPITOLO 7°
Degli Organi

Articolo 24

Sono Organi di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.”:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Comitato di Presidenza
  4. Il Presidente.

Articolo 25

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per due mandati consecutivi.

Il Presidente può essere individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra i Soci ovvero anche all’esterno dell’Associazione.

Al Presidente sono attribuiti i seguenti poteri:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
  2. rappresentare l’Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative;
  3. accettare, per conto dell’Associazione, contributi ed altre somme da enti pubblici o privati, rilasciandone quietanza liberatoria;
  4. compiere tutti gli atti inerenti la vita associativa presso uffici pubblici o privati;
  5. adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Il Comitato di Presidenza è composto, oltre che dal Presidente, dai componenti nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente, da un minimo di 1 a un massimo di 4; svolge le funzioni di governo per conto del Consiglio Direttivo; dura in carica per la durata del mandato del Presidente, salvo dimissioni o revoca dell’incarico dei componenti.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo:

  1. vigila per l’osservanza delle norme di legge che regolano l’attività delle imprese e degli iscritti;
  2. cura la tenuta dei dati relativi agli iscritti;
  3. provvede alla gestione finanziaria e a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell’Associazione;
  4. approva, entro il mese di marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo da sottoporre alla definitiva approvazione dell’Assemblea;
  5. fissare l’indirizzo della sede dell’associazione;
  6. discute e delibera tutte le iniziative di tutela, rappresentanza e promozione delle imprese del settore su base regionale e collabora con altre Associazioni regionali, in seno al C.I.D.O.S., alle politiche di rappresentanza interregionali e nazionali.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione viene convocato dal Presidente almeno otto (8) giorni prima di una seduta ordinaria ed almeno dieci (10) giorni prima di una seduta straordinaria; nella convocazione si deve dare evidenza del giorno, ora e luogo della seduta, con indicazione dei punti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere inviato in forma scritta.

Articolo 28

La riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione è valida con la presenza della metà dei Componenti. Non sono ammesse deleghe. In mancanza del numero legale il Consiglio Direttivo non può deliberare. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 29

I membri eletti del Consiglio Direttivo dell’Associazione che mancano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo dovesse essere sostituito, gli subentra il primo dei non eletti nell’ambito della propria fascia, ove ciò sia possibile.

Articolo 30

Nel caso in cui il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, si riducesse a meno della metà degli eletti, il Consiglio Direttivo si intenderebbe dimissionario ed il Presidente dovrà indire entro trenta giorni un’Assemblea Straordinaria dei Soci con un solo argomento all’Ordine del Giorno: elezione del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO III
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

CAPITOLO 8°
Dei Membri Eletti

Articolo 31

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci, nel numero di due (2) per ogni fascia di contribuzione (ove possibile) e mantengono il mandato per tre anni.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un solo altro Associato della stessa fascia di contribuzione che risulti assente.

Articolo 32

Durante lo svolgimento dell’Assemblea, se un Socio è costretto ad assentarsi, può rimettere il proprio voto con delega scritta ad un altro Socio presente, purché privo di altra delega sempre che sia della stessa fascia di contribuzione.

 

CAPITOLO 9°
Delle Assemblee dei Soci

Articolo 33

L’Assemblea dei Soci delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e le politiche dell’Associazione, elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo .

L’Assemblea inoltre delibera circa le modifiche dello Statuto, salvo che per la modifica dell’indirizzo della sede la cui determinazione spetta al Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell’Associazione e su quant’altro demandato per legge.

In sede di Assemblea dei Soci le votazioni avvengono per alzata di mano tranne che:

  1. la votazione riguardi le elezioni (nel qual caso vale lo scrutinio segreto);
  2. la votazione sia richiesta a scrutinio segreto anche da un solo Socio, dandone giustificata motivazione.

Articolo 34

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati (metà più uno).

Nel caso di parità di voti si procede ad una seconda votazione. Nel caso di ulteriore parità è determinante il voto del Presidente di Assemblea.

Articolo 35

Possono essere invitati a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto:

  1. il Coordinatore del C.I.D.O.S.;
  2. i Presidenti delle Associazioni Regionali costituenti il C.I.D.O.S.;
  3. operatori ed esperti del settore.

Articolo 36

L’andamento generale dell’Assemblea dei Soci è regolato esclusivamente dai Soci partecipanti per mezzo di mozioni, petizioni, interpellanze ecc., fermo restando il rispetto dell’Ordine del Giorno.

 

CAPITOLO 10°

Delle votazioni

Articolo 37

Tutte le cariche, gli incarichi e le rappresentanze in seno a “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” sono attribuite con votazioni democratiche cioè con elezioni.

Articolo 38

Nella votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo, i Soci presenti votano ciascuno nell’ambito della propria fascia di contribuzione di cui all’art.14.

I Soci possono scrivere sulla scheda da zero a due nomi di soci appartenenti alla propria fascia di contribuzione.

Lo scrutinio dà come eletti nel Consiglio Direttivo dell’Associazione i primi due soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna delle fasce di contribuzione.

Qualora vi sia parità di voti per determinare l’ultimo eletto per ciascuna fascia di contribuzione si fa ricorso al ballottaggio sui nomi in causa.

Articolo 39

I Consiglieri eletti, se presenti, fanno in Assemblea dichiarazione di accettazione della carica.

In caso di elezione a Coordinatore C.I.D.O.S. del Presidente di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” entro 20 giorni dall’elezione egli deve optare per una o l’altra carica.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPITOLO 11°
Norme Generali

Articolo 40

Al termine di ogni triennio, nel periodo corrente tra la chiusura dell’anno finanziario e la seduta dell’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo assolve esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione e non può indire assemblee straordinarie.

Articolo 41

L’anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio dell’Associazione è unico per quanto attiene la gestione delle quote associative e dei contributi ordinari e straordinari deliberati dall’Assemblea dei Soci, con inclusione delle parti di competenza relative all’attività del C.I.D.O.S.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuire gli utili di esercizio, le riserve, i fondi ed il capitale durante la vita dell’Associazione.

Articolo 42

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” è amministrativamente e finanziariamente autonoma per la gestione delle quote associative e di altre entrate di propria competenza.

Articolo 43

Le tessere sociali sono emesse da “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” insieme alle ricevute di versamento, previo specifico accordo con il Coordinamento Interregionale di C.I.D.O.S..

I Soci sono tenuti a versare le quote associative dal 1° gennaio dell’anno in corso al 15 febbraio dello stesso anno.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 44

Lo scioglimento di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” può attuarsi solamente in seguito a voto favorevole dell’Assemblea dei Soci, che si siano espressi a maggioranza qualificata, pari al settantacinque percento dei Soci iscritti.

Articolo 45

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti dei presenti e solo se sono state poste preventivamente all’ Ordine del Giorno.

Articolo 46

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni vigenti di legge.

 

CAPITOLO 12°
Norme Transitorie

Articolo 47

“Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” è originalmente costituita da Soci di Regioni limitrofe: il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, con l’obiettivo di sostenere la costituzione di autonome Associazioni in ogni Regione.

Art.48

L’Assemblea dei Soci fisserà – precedentemente al voto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo – eventuali regole di salvaguardia delle rappresentanze regionali nel Consiglio Direttivo stesso.

Art.49

Il Consiglio Direttivo – su proposta del Presidente – potrà nominare i componenti del Comitato di Presidenza, cui eventualmente attribuire funzioni delegate di rappresentanza di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.” in ogni specifica Regione o Provincia Autonoma delle Venezie ovvero funzioni di coordinamento per specifiche tematiche.

Art.50

L’Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente, potrà costituire Delegazioni permanenti con funzioni delegate di rappresentanza per i rapporti con le singole Regioni e/o le Provincie Autonome. Ogni Delegazione potrà essere presieduta e/o coordinata da un componente il Comitato d Presidenza di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie delle Venezie – C.I.D.O.S.”.